Descrizione

La toelettatura è l'insieme di operazioni che mantengono pulito, ordinato e all'occorrenza ben acconciato il mantello di un animale da compagnia. Gli animali da compagnia sono quelli tenuti dall'uomo per compagnia o affezione, senza fini produttivi o alimentari. Sono compresi gli animali che svolgono attività utili come i cani per disabili, gli animali da pet-therapy, da riabilitazione, gli animali impiegati nella pubblicità e gli esemplari appartenenti alle specie esotiche in via di estinzione. Sono esclusi i cani di proprietà delle forze armate e dei corpi di pubblica sicurezza. Si parla di "toelettatura da esposizione" quando un cane di razza da concorso cinofilo è toelettato per mettere in risalto le caratteristiche previste dallo standard della razza di appartenenza.
La detenzione e la vendita di animali prevedono invece il commercio di qualunque tipologia di questi ultimi, ad eccezione degli animali selvatici ed esotici (Legge 19/12/1975, n. 874). La detenzione e vendita di animali può essere effettuata se il richiedente ha già avviato un'attività tra quelle elencate o deve avviarne una nuova (ad esempio esercizio di vicinato, media struttura di vendita o grande struttura di vendita).
Approfondimenti
L’attività è tenuta al rispetto dei valori assoluti (emissione e immissione) definiti dalla classificazione acustica del territorio comunale e dei valori limite differenziali di immissione previsti dal Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 14/11/1997, art. 4, com. 1.
Per le attività diverse dalle categorie elencate dalla Tabella B, del Decreto del Presidente della Repubblica 19/10/2011, n. 227 è necessario presentare idonea documentazione previsionale dell'impatto acustico.