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Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Descrizione

Vendite straordinarie (saldi, di fine stagione, promozionali, di liquidazione)

Le vendite straordinarie sono le vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali nelle quali l'esercente offre i propri prodotti a condizioni favorevoli, reali ed effettive.

Vendite di liquidazione

Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al fine di esaurire tutte le proprie merci a seguito di:

  • cessazione dell'attività;
  • trasferimento in gestione o cessione in proprietà d'azienda;
  • trasferimento dell'azienda in altro locale;
  • trasformazione o rinnovo dei locali.

Vendite di fine stagione (saldi) 

Le vendite di fine stagione sono effettuate per vendere prodotti non alimentari di carattere stagionale o articoli di moda durante una certa stagione o entro un breve periodo di tempo. In genere si tratta di prodotti che, se non sono venduti entro un certo tempo, sono comunque soggetti a un notevole deprezzamento.

La Regione fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione invernali ed estive.I comuni a partire da tali date fissano la durata dei saldi fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo (articolo 14 della Legge Regionale 12/11/1999, n. 28).

L'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento.

Vendite promozionali

Nelle vendite promozionali si applicano sconti o ribassi sul prezzo normale di vendita di uno, più o tutti o prodotti della gamma merceologica per un periodo di tempo limitato.

Le vendite promozionali degli articoli di carattere stagionale o di moda che subiscono un notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti i saldi (articolo 114 bis delle Legge Regionale 12/11/1999, n. 28).

Per svolgere la vendita di liquidazione occorre presentare la comunicazione almeno 30 giorni prima della data di inizio come previsto dalla Legge regionale 12/11/1999, n. 28, art.13.

Lo stesso articolo definisce inoltre le modalità operative per l'esercizio della vendita.

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